Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Ordinanza 25/05/2021.
Pronuncia con il co-patrocinio di ISL STUDIO LEGALE.
Diritto industriale – Marchio registrato – Marchio forte – Mondo mitologico – Cautelare – Inibitoria dell’attività di utilizzo del marchio – Ordine di ritiro dal commercio dei flaconcini di aromi – Internet – Concorrenza sleale- Settore degli aromi delle sigarette elettroniche.
In questa recente vertenza si è affrontato il problema della ampiezza della tutela di un marchio che evoca il mondo femminile della mitologia (dee e muse), considerato dal suo titolare “forte” perché utilizzato in un contesto concettualmente molto distante dall’origine di appartenenza ovvero nel settore degli aromi per sigarette elettroniche.
Applicando i canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità al caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Napoli, è possibile affermare che i marchi, che richiamano il mondo mitologico e le divinità antiche, utilizzati per contrassegnare liquidi e aromi per sigarette elettroniche, sono connotati da un elevato grado di capacità distintiva concettuale esistente tra il segno ed il prodotto, e possono essere quindi definiti “marchi forti”.
Infatti, i nomi delle dee e delle muse della mitologia antica coniati per i liquidi, ed i correlativi marchi, risultano privi di un particolare legame fisiologico con l’aroma e costituiscono il frutto di fantasia, interno e peculiare, della società ideatrice titolare dei segni, privo di aderenza concettuale o nesso logico con i prodotti o i servizi che contraddistinguono.
L’imitazione da parte della società convenuta in giudizio riguarda proprio il nucleo ideologico e distintivo dei marchi di parte ricorrente, considerato che la capacità distintiva degli stessi attiene all’utilizzo di nomi di divinità greche che in alcun modo evocano i prodotti che contraddistinguono.
Risulta quindi pienamente raggiunto l’intento dell’impresa titolare dei marchi di posizionarsi in maniera distintiva ed efficace nell’ambito di un mercato, ovvero quello dei prodotti da “svapo”, nel quale mai nessuno aveva utilizzato prima d’ora rimandi al mondo mitologico e alle divinità antiche.
Dopo lo svolgimento della udienza di discussione, sciolta la riserva ivi assunta, il Giudice ha pronunciato il provvedimento di accoglimento in oggetto, disponendo, nei confronti della società concorrente, l’inibitoria dell’attività di utilizzo del marchio nell’attività di commercio, in internet e su qualsiasi mezzo, nonchè l’ordine di ritiro dei flaconcini dal commercio.
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento è stata fissata una penale di euro 300,00 e per ogni violazione successivamente riscontrata è stata fissata una penale di euro 500,00.
Il provvedimento non è stato reclamato dalla soccombente.
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