Tribunale di Milano, Sez. XII, Giudice Unico, Dott. Claudio Tranquillo.
ORDINANZA EX ART. 702 TER CPC. DEL 27 FEBBRAIO 2017
Pronuncia con il Patrocinio di ISL STUDIO LEGALE.
Con decisione ex art. 702 bis cpc del 27.2.2017 il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di una società di leasing di addebitare all’utilizzatore, in virtù della citata clausola contrattuale, la ripresa fiscale operata a suo carico dall’Erario per l’erronea applicazione dell’Iva in tema di leasing nautico.
Stando al caso specifico, secondo l’Agenzia delle Entrate, in considerazione di una serie di parametri -tra cui una prima rata di canone pari al 50% del valore dell’imbarcazione, e un prezzo di riscatto irrisorio al termine di cinque anni di durata del contratto- il contratto di leasing doveva essere riqualificato come contratto di vendita a rate, con la conseguenza che l’iva avrebbe dovuto essere pagata sull’intero ammontare della rata di canone e non sulla percentuale di questa proporzionata alla lunghezza dell’imbarcazione in relazione alla sua presunzione di utilizzo in acque extracomunitarie.
Ed il giudice milanese ha sancito che un’applicazione della clausola sopra riportata nel senso voluto dalla società di leasing comporta la nullità della clausola stessa in sede applicativa, ex art. 1418 cod. civ. per illiceità della causa, in quanto l’utilizzatore si vedrebbe gravato da un peso economico relativo a un contratto diverso da quello da lui sottoscritto”.
Secondo il giudice milanese infatti l’erogatore della prestazione contrattuale caratteristica è tenuto a garantire quantomeno i presupposti minimi di esistenza del tipo contrattuale; così il venditore presta la garanzia contro l’evizione; il cedente il credito garantisce la veritas nominis”.
Con la conseguenza che, essendo la società richiedente che esercita professionalmente l’attività di prestatore di servizi di leasing, grava sulla stessa garantire quantomeno la corrispondenza del regolamento contrattuale (dalla medesima predisposto) al corrispondente tipo contrattuale, anche dal punto di vista fiscale.
L’ordinanza è stata pubblicata sul sito legale specializzato “Il Caso.it”
Di seguito i relativi link
Notiziario dell’11/10/2017
Oneri e sanzioni a carico dell’utilizzatore nel rapporto di locazione finanziaria
Notiziario del 24/10/2017