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In materia di leasing

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Tribunale di Milano, Sez. XII, Giudice Unico, Dott. Claudio Tranquillo.

ORDINANZA EX ART. 702 TER CPC. DEL 27 FEBBRAIO 2017

Pronuncia con il Patrocinio di ISL STUDIO LEGALE.

  • In materia di leasing e di interpretazione di una clausola che di norma si trova inserita nei contratti di leasing.
  • Il Giudice di merito ha stabilito la corretta interpretazione di una clausola generale di contratto che di norma viene imposta dal locatore al conduttore finanziario.
  • Le parti sono: una società commerciale (la Nortia Business Corporation SL) e un istituto di leasing (la Unicredit leasing Spa).
  • Il nostro studio ha assistito la ricorrente, la Nortia Business Corporation SL.·         Nostra breve sintesi dell’ordinanza:
  • trattasi di un importante provvedimento in materia di leasing che stabilisce la corretta interpretazione della clausola generale di contratto, di norma  imposta dal locatore al conduttore finanziario,  secondo cui: “(Spese, Imposte e Tasse – I) Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l’ammontare o prevedere l’esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto, sia all’acquisto, alla proprietà o all’uso dell’unità, restano a carico esclusivo dell’Utilizzatore;”.
  • La clausola generale oggetto di interpretazione giudiziale è la seguente: “(Spese, Imposte e Tasse – I) Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l’ammontare o prevedere l’esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto, sia all’acquisto, alla proprietà o all’uso dell’unità, restano a carico esclusivo dell’Utilizzatore;”.

Con decisione ex art. 702 bis cpc del 27.2.2017  il Tribunale di Milano  ha  rigettato la  richiesta di una società  di leasing di addebitare  all’utilizzatore, in virtù  della citata  clausola contrattuale, la ripresa fiscale operata a suo carico dall’Erario per l’erronea applicazione dell’Iva in tema di leasing nautico.

Stando al caso specifico, secondo l’Agenzia delle Entrate, in considerazione di una serie di parametri  -tra cui una prima rata di canone  pari al 50% del valore dell’imbarcazione, e un prezzo di riscatto irrisorio al termine di cinque anni di durata del contratto- il contratto di leasing  doveva essere riqualificato come contratto di vendita a rate, con la conseguenza che l’iva avrebbe dovuto essere pagata sull’intero ammontare della rata di canone e non sulla percentuale di questa proporzionata alla lunghezza dell’imbarcazione in relazione  alla sua presunzione di utilizzo in acque extracomunitarie.

Ed il giudice milanese ha sancito che un’applicazione della clausola sopra riportata nel senso voluto dalla società di leasing comporta la nullità della clausola stessa in sede applicativa, ex art. 1418  cod. civ. per illiceità della causa, in quanto l’utilizzatore si vedrebbe gravato da un peso economico relativo a un contratto diverso da quello da lui sottoscritto”.

Secondo il giudice milanese infatti l’erogatore della prestazione contrattuale caratteristica è  tenuto a garantire quantomeno i presupposti minimi di esistenza del tipo contrattuale; così il venditore presta la garanzia contro l’evizione; il cedente il credito garantisce la veritas nominis”.

Con la conseguenza che, essendo la società richiedente che esercita professionalmente l’attività di prestatore di servizi di leasing, grava sulla stessa garantire quantomeno la corrispondenza del regolamento contrattuale (dalla medesima predisposto) al corrispondente tipo contrattuale,  anche dal punto di vista fiscale.

L’ordinanza è stata pubblicata sul sito legale specializzato “Il Caso.it”

Di seguito i relativi link

Notiziario dell’11/10/2017 

Oneri e sanzioni a carico dell’utilizzatore nel rapporto di locazione finanziaria

Notiziario del 24/10/2017 

Sono trasferibili all’altro contraente solo gli oneri fiscali inerenti al tipo di contratto prescelto