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In materia di software e cautelare

logo IslTribunale Milano (ord.), 02/08/2017 Diritto d’autore – Software – Contratto di licenza – Inibitoria dell’attività di decompilazione del software e di ogni ulteriore intervento sui codici sorgente e attività di produzione, sviluppo e assistenza

Pronuncia con il Patrocinio di ISL STUDIO LEGALE.

Trattasi dell’Ordinanza del 2-08-2017, della Dott.ssa Silvia Giani, che ha concluso un procedimento cautelare instaurato, in materia di tutela di Software, innanzi alla Sezione Impresa – A – del Tribunale di Milano.

Degna di pregio è la motivazione con cui il Giudice ha respinto in limine litis il ricorso cautelare ex adverso proposto ovvero per “Inammissibilità del procedimento cautelare per sua incompatibilità con la natura sommaria del procedimento”.

Secondo il Tribunale: “Il presente ricorso è inammissibile. L’accertamento del fumus boni iuris, nel caso di specie, è incompatibile con la cognizione sommaria del procedimento cautelare, per la complessità della controversia, che richiede, peraltro pacificamente, approfondimenti istruttori, articolati e impegnativi approfondimenti peritali, esame di copiosa documentazione, implicante ponderate valutazioni su rapporti contrattuali, protrattasi per anni con soggetti terzi (il licenziatario della ricorrente) e sulla validità ed operatività delle clausole pattuite. A conferma della complessità della controversia, basti rilavare che:

  • la ricorrente ha depositato un ricorso composto da ben 143 pagine;
  • la medesima ha formulato numerose richieste istruttorie (escussione di informatori, ordine di esibizione di documenti) e ha, altresì, chiesto l’esperimento di una CTU informatica, implicante una complessa e difficoltosa indagine su tutti gli interventi effettuati dalla resistente, in un lungo arco di tempo sviluppatosi per diversi anni, “sui software UNICO e/o PASS e sulle versioni customizzate in qualunque versione o release” onde verificare quali di questi interventi siano libere utilizzazioni o meno; ha altresì chiesto la concessioni di termini dopo l’espletamento di CTU per svolgere ulteriori osservazioni.

Gli accertamenti che dovrebbero essere esperiti dal CTU sono complessi, per l’entità delle operazioni, il rilevante arco di tempo nel quale si sono svolte e la natura delle valutazioni implicate.

L’attività di decompilazione, quand’anche fosse accertata, non escluderebbe la necessità di ulteriori e complesse valutazioni sui rapporti contrattuali intervenuti tra la ricorrente e la licenziataria, che non è parte del giudizio e tra quest’ultima e la resistente, dovendosi verificare, alla luce delle prospettazioni delle parti, il contesto in cui essa fosse effettuata e la sussistenza o meno delle ipotesi che la rendessero lecita”.

La motivazione prosegue con alcune osservazioni sui confini di liceità dell’attività di “analisi” e di “reverse engineering” (pag. 6).

E riprende come segue: “Nel caso di specie, val la pena di aggiungere che dalle allegazioni della medesima ricorrente (nonché dal carattere articolato delle argomentazioni che si sviluppano in ben 143 pagine) emerge la complessità della controversia, non solo in diritto, ma anche in fatto. La stessa ricorrente ha allegato, ad esempio, … (omissis) (pag. 7). Le problematiche, in fatto e in diritto, da esaminare, unitamente alla complessità degli accertamenti istruttori e peritali da effettuare, come palesato dalla corposità delle allegazioni e delle argomentazioni della ricorrente medesima e dalle richieste da essa formulate, sono quindi incompatibili con la natura sommaria del giudizio cautelare”.

La ricorrente è una Società leader del mercato dei software, la quale realizza programmi per elaboratori per aziende che operano in ambito assicurativo. Questa Società ha realizzato anni fa un software per una compagnia assicurativa cui lo ha dato in licenza.

La ricorrente ha agito in via cautelare per inibire alla resistente (che è una piccola Società informatica) attività -a suo dire- di assistenza, di intervento nonché di decompilazione,  che questa avrebbe posto in essere per conto e su incarico della compagnia assicurativa sul software di cui sopra.

Nel giudizio non è stata citata dalla ricorrente la compagnia  assicurativa licenziataria.

La ricorrente ha invocato l’applicazione della normativa del diritto d’autore, del codice della proprietà intellettuale e della concorrenza sleale, a tutela del proprio software.

Dopo lo svolgimento della udienza di trattazione, sciolta la riserva ivi assunta, il Giudice ha pronunciato il provvedimento di rigetto in oggetto.

Il provvedimento non è stato reclamato dalla ricorrente.

L’ordinanza è stata pubblicata sui siti legali specializzati “Il Caso.it”, “La Nuova Procedura Civile” e “Marchi e Brevetti web”

Di seguito i relativi link

Il Caso.it – Notiziario del 21/09/2017 

Limiti nell’accertamento del fumus boni iuris nel procedimento cautelare

Il Caso.it – Notiziario del 4/10/2017

Limiti nell’accertamento del fumus boni iuris nel procedimento cautelare

La Nuova Procedura Civile – Notiziario dell’ 8/09/2017

Inammissibile il ricorso cautelare di 143 pagine e con numerose richieste istruttorie: incompatibilità con la cognizione sommaria del procedimento per la complessità della controversia

Marchi e Brevetti web – Notiziario del 13/09/2017

Diritto d’autore – Software – Contratto di licenza – Inibitoria dell’attività di decompilazione del software e di ogni ulteriore intervento sui codici sorgente e attività di produzione, sviluppo e assistenza.

Marchi e Brevetti web – Notiziario del 20/09/2017

Tutela del software: la complessità degli accertamenti istruttori rende il procedimento cautelare inammissibile

Marchi e Brevetti web – Notiziario del mese di ottobre 2017

Limiti di ammissibilità del procedimento cautelare in controversie in materia di software e decompilazione