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6 Maggio 2020

Rimborso dell’Addizionale provinciale versata sulle bollette di fornitura di energia elettrica negli anni 2010 – 2011

Esiste l’opportunità di avviare, nei confronti del fornitore di energia elettrica, la richiesta (semmai anche in via contenziosa), per il rimborso dell’addizionale provinciale.

L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica venne istituita nel 2007, ed abrogata l’01/01/2012, in favore delle Province, per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per tutte le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
L’incidenza dell’accisa variava da Provincia a Provincia sul territorio nazionale, da un minimo di euro 9,30 per mille kWh fino a euro 11,40 per mille kWh.
L’importo veniva esposto nella bolletta sotto la colonna “imposta”, in cui sono inserite le voci “accisa” e “addizionale provinciale”.
Ebbene, detta addizionale provinciale, versata fino al 31/12/2011 dall’utente al fornitore di energia, era illegittima perché contraria alla Direttiva 2008/118/CE.
Ciò è stato sancito da vari interventi dei giudici di merito e della Cassazione (da ultimo la Sentenza n. 27099 del 23.10.2019).
Oggi è ancora possibile procedere al recupero di quanto indebitamente versato a tale titolo per gli anni 2010 e 2011.
Peraltro, trattandosi di indebito oggettivo, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data del pagamento: per il 2010, pertanto, le bollette prescritte sono quelle il cui pagamento è intervenuto prima della ricezione da parte dell’ente fornitore di una PEC del cliente (o del suo avvocato) di costituzione in mora con la richiesta di restituzione.
Sono esclusi dal rimborso i soggetti che producevano in proprio l’energia elettrica da loro stessi utilizzata.
La cifra del rimborso, mediamente, dovrebbe essere costituita da un importo pari a circa il 6-7% di quanto versato per il costo della fornitura.

Per informazioni:
alberto.savi@studioisl.it
marco.damore@studioisl.it
francesca.rimoldi@studioisl.it